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International Law and the Making of Sovereignty in East Timor
DOI:
https://doi.org/10.15168/tslr.v8i1.3965Parole chiave:
Timor Est, autodeterminazione, sovranità permanente sulle risorse naturali (PSNR), UNTAET, riconoscimento stataleAbstract
Questo articolo utilizza il caso di Timor Est per affrontare una domanda semplice, ma dalle risposte complesse: che cosa può realmente fare il diritto internazionale per i popoli che aspirano all’indipendenza? Il contributo ripercorre il percorso di Timor dalla dominazione portoghese all’occupazione indonesiana, fino all’amministrazione delle Nazioni Unite e alla statualità, sostenendo che il diritto abbia avuto rilievo in tre modi distinti. In primo luogo, il caso East Timor dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (Portugal v. Australia, 1995) ha riaffermato l’autodeterminazione e la sovranità permanente sulle risorse naturali, pur impedendo alla Corte, in ragione della regola Monetary Gold, di pronunciarsi sul merito. In secondo luogo, la sequenza di interventi delle Nazioni Unite – UNAMET, INTERFET e UNTAET – ha trasformato il principio in pratica, contribuendo alla creazione di sicurezza, istituzioni e di una costituzione sotto la guida di Sérgio Vieira de Mello. In terzo luogo, il lavoro mostra il costo di tale successo: l’amministrazione transitoria può rendere possibile l’autogoverno, ma al tempo stesso limitarlo temporaneamente, dando luogo a un paradosso della sovranità che Timor Est ha mitigato attraverso una precoce “timorizzazione” dell’autorità. Una sezione comparativa legge il Sahara Occidentale e la Palestina attraverso la medesima lente: i diritti sono riconosciuti, ma mancano percorsi credibili di attuazione, quali consultazioni protette o amministrazioni temporanee dotate di reale partecipazione locale. Le conclusioni individuano non un modello rigido, ma alcune condizioni affinché il diritto passi dalla dichiarazione all’attuazione: legittimità multilivello, sicurezza verificabile e trasferimento anticipato del potere a istituzioni elette. In sintesi, il diritto internazionale non conferisce la sovranità; se ben utilizzato, può però contribuire a sostenerne la costruzione.
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