Il principio Do Not Significant Harm (DNSH) e i costi ambientali dell’intelligenza artificiale

Autori

  • Lorenzo De Gaetano

DOI:

https://doi.org/10.15168/2284-4503-3490

Parole chiave:

Principio Do Not Significant Harm (DNSH), impatto ambientale dell’intelligenza artificiale, Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Abstract

L’Unione Europea ritiene che un contributo essenziale per il raggiungimento della neutralità climatica possa essere fornito dalla tecnologia digitale e, in particolare, dall’intelligenza artificiale (IA). Tuttavia, tale fiducia non sembra considerare adeguatamente il suo elevato costo ambientale. Lo scopo dello scritto è verificare se il principio DNSH (Do Not Significant Harm), il quale costituisce una condizionalità orizzontale del Dispositivo per la ripresa e resilienza, che dovrebbe essere rispettato anche da quelle misure che implicano l’utilizzo dell’IA, sia in grado di intercettare e limitare i danni che i sistemi di IA potrebbe cagionare all’ambiente.

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Pubblicato

2025-05-08

Come citare

1.
De Gaetano L. Il principio Do Not Significant Harm (DNSH) e i costi ambientali dell’intelligenza artificiale. BioLaw [Internet]. 8 maggio 2025 [citato 12 giugno 2025];(1):571-90. Available at: https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/3490

Fascicolo

Sezione

Artificial Intelligence e Diritto - Focus on