L’interruzione di gravidanza in Cile (1874-2023): profili penali e costituzionali
DOI:
https://doi.org/10.15168/2284-4503-2585Parole chiave:
Cile, interruzione terapeutica di gravidanza (ITG), interruzione volontaria di gravidanza (IVG), protezione del concepito, obiezione di coscienzaAbstract
In Cile, la Ley 21.030 del 2017 consente l’interruzione di gravidanza in ipotesi di: 1) pericolo per la vita della gestante, 2) patologia del feto incompatibile con la vita, 3) gravidanza provocata da violenza sessuale. L’attuale giustificazione dell’aborto – altrimenti sanzionato dal Codice penale cileno del 1874 – supera il regime imposto dal Codice sanitario che, pur consentendo l’interruzione terapeutica dal 1931, a partire dal 1989 vietava qualunque azione diretta a provocare un aborto. Durante il recente processo di riforma, la Corte costituzionale ha riconosciuto che i diritti fondamentali della donna (in quanto persona) prevalgono sulla protezione accordata al concepito dalla Costituzione del 1980.
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